Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La presente legge si applica altresì gli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), aderiscono al protocollo d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR).

3. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.