Art. 9
1.
All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
al comma 67 la parola <<
ammessa>> è sostituita dalla seguente: <<
ammissibile>> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.>>;
c)
dopo il comma 74 è inserito il seguente:
<<74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall'articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
g)
i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;
h)
al comma 136 le parole <<
termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<
31 ottobre 2014>>;
i)
al comma 138 le parole <<
e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente>> sono soppresse.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.
Art. 11
(Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al
comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.
Art. 13
(Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)
1. L'incentivo di cui all'
articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.