Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 9
1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2. Le domande dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.
3. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.
Art. 10
1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).
Art. 11
 (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera ss), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13
 (Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)
1. L'incentivo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.