Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

<<4 bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.>>.