Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

Art. 6

(Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale)

(1)

1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entità, del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto di segreteria in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione di lavoro straordinario.

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2018

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2018

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2018