Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.
Art. 10
 (Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)
1. La rivalutazione annuale prevista dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995 , non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2019.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 2/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 5/2019