Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 9

(Finalità 8 -protezione sociale)

1. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2013 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), può ricomprendere anche spese sostenute nel corso dell'esercizio 2014, purché riguardanti attività già inserite nel piano di attuazione della programmazione triennale 2011-2013.

2. I commi 50, 51, 52 e 53 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

3. I commi 58, 59 e 60 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

4. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5.

( ABROGATO )

(2)

6.

( ABROGATO )

(3)

7.

( ABROGATO )

(4)

8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell'articolo 113 della stessa legge regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge, nell'ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.

9. In deroga al disposto dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

10. Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la parola <<trecentosessantacinque>> è sostituita dalla seguente: <<settecentotrenta>>.

(1)

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<ai sensi delle leggi di settore.>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'esenzione dal pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trova applicazione anche per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge regionale 6/2003 e successive modifiche e integrazioni.>>.

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.

19.

( ABROGATO )

(5)

20.

( ABROGATO )

(6)

21.

( ABROGATO )

(7)

22.

( ABROGATO )

(8)

23.

( ABROGATO )

(9)

24. All'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<con provvedimento della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con regolamento regionale>>;

b) al comma 4 le parole <<nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,>> e le parole <<atto della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento regionale>>.

25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2013.

26. I commi 14, 14 bis, 15 e 20 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Note:

Comma 10 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 19 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021

Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021