Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

(6)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità professionale" e n. 10 "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente", previsti dall'articolo 9 del regolamento, in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006", la Regione è autorizzata a utilizzare parte dei fondi previsti dal programma regionale di intervento a valere sul Fondo sociale europeo 2014 - 2020, attualmente in fase di predisposizione ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

6. Le attività di cui al comma 5 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo sociale europeo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

8. All'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 le parole <<riferito al triennio 2014-2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<riferito al triennio 2015-2017>>;

b) al comma 29 le parole <<Per gli anni 2012 e 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per gli anni 2012, 2013 e 2014>>;

c) al comma 30 le parole <<Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università>>.

9. Per l'anno accademico 2014-2015, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), il contributo ventennale concesso per la ristrutturazione delle Case dello studente, edifici E1 - E2 all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991).

11. L'ARDISS è autorizzata a utilizzare la quota del contributo di cui al comma 10, eccedente gli oneri derivanti dalla stipula del mutuo acceso da ERDISU con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli edifici E1 - E2 delle Case dello studente, destinandola alla copertura parziale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario di 965.000 euro per la copertura totale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.

13. Per le finalità previste dai commi precedenti, l'ARDISS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11 trovano copertura con l'impegno disposto con decreto n. 1054/ISTR del 4 dicembre 2002 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5097 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 965.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. Ai fini della diffusione della cultura della legalità e della sensibilizzazione contro gli atteggiamenti discriminatori, la Regione promuove, presso gli istituti scolastici, progetti dedicati, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nonché associazioni, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 9741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 15/2014

Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Con riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".