Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 3

(Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di ARPA FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare in favore dell'Agenzia, conferimenti ragguagliati all'effettivo fabbisogno di cassa, in misura complessivamente non superiore a tre dodicesimi dell'importo stanziato sul bilancio regionale in corso, a valere sulla posta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/1998. A tal fine ARPA FVG rileva all'inizio di ciascun mese il saldo di cassa e lo comunica, entro due giorni, alla Direzione centrale ambiente ed energia.

4. In deroga al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 ter, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la somma pari a 1.520.762,76 euro, riassegnata a favore del Comune di Reana del Rojale con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 18 febbraio 2013, n. 232 (Reiscrizione residui perenti di parte capitale - Trieste), a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050, di cui 602.584,66 euro sul capitolo 2501 e 918.178,10 euro sul capitolo 2502, al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagata, non viene inviata in economia.

5. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<l'importo complessivo di 140.000 euro a titolo di conferimento delle proprie quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione>>.

6. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, promuove per l'anno scolastico 2013-2014 un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la disciplina generale del concorso di cui al comma 6.

8. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento di 10.000 euro per le attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del riciclo dei rifiuti e per le attività di organizzazione del concorso anche mediante la realizzazione del progetto grafico volto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e alla realizzazione degli attestati di partecipazione.

9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8 è presentata da ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa dettagliato.

10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'intera iniziativa e non per singole voci o importi di spesa.

11. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà disposto il pagamento dell'importo di 5.000 euro a favore di ciascuno degli istituti di istruzione di secondo grado dichiarati vincitori.

12. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

13. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

14. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

<<a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);>>.

15. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è abrogata.

16. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 21/2007, al fine di consentire la tempestiva partecipazione dell'Amministrazione regionale a programmi e a progetti comunitari in materia di ambiente ed energia, la Direzione centrale ambiente ed energia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, ad anticipare le risorse che con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione saranno iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale 21/2007.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18.

( ABROGATO )

(1)

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 110.000 euro, concesso con il decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo integrativo di 90.000 euro assegnato al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti, di cui al comma 19.

21. Il Consorzio di bonifica Bassa Friulana presenta una domanda di conferma del contributo di cui al comma 19 e di concessione del contributo di cui al comma 20, alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, nonché del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto, rispettivamente, di conferma e di concessione dei contributi sono fissate le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Note:

Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera x), L. R. 11/2015

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 15/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 15/2020