Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti connessi al pagamento del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, al Direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e al Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

(7)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.415.600,55 euro, suddivisa in ragione di 471.866,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere rispettivamente sullo stanziamento all'uopo previsto, per 345.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3550, per 97.541,85 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 e per 29.325 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1780 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1781 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9880 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, l'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Incarico)

1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

6. All'articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da:

a) cinque dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.>>;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

<<2 bis. Il Comitato di gestione individua, tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del Comitato medesimo; in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano tra quelli di cui al comma 1, lettera a).>>;

c) il comma 4 è abrogato.

7. La composizione del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 155 della legge regionale 53/1981 è adeguata, in relazione alle modifiche apportate dal comma 6 al medesimo articolo 155, entro il 31 gennaio 2014.

8. Al comma 40 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<31 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2014>>.

9.

( ABROGATO )

(1)

10.

( ABROGATO )

(2)

11.

( ABROGATO )

(3)

12.

( ABROGATO )

(4)

13. La disciplina prevista dall'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), costituisce, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

14. Delle attività formative, attuate ai sensi dell'articolo 12, comma 30, della legge regionale 6/2013, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.

15.

( ABROGATO )

(10)

16.

( ABROGATO )

(11)

17.

( ABROGATO )

(8)

18.

( ABROGATO )

(9)

19.

( ABROGATO )

(6)

20. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con riferimento alle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, la liquidazione delle medesime avviene a cura del soggetto che ha autorizzato la missione.>>.

21. Il disposto di cui all'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007, come aggiunto dal comma 20, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.

22. Per l'attivazione, presso il Consiglio regionale e le strutture direzionali di cui all'articolo 7 bis del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., della disciplina in materia di tirocini di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di cui al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2005 , approvato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres., è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

(5)

23. La spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e, per l'anno 2015, al 75 per cento del predetto limite.

24. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 23 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

25. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi di cui al comma 23 con procedura di spesa ordinaria.

26. All'articolo 12 della legge regionale 22/2010, sono apportate le seguente modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) al comma 15 dopo le parole <<contratti di sponsorizzazione.>> è aggiunto il seguente periodo: <<A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.>>.

(13)

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese discendenti dal servizio di pagamento on-line dei diritti tavolari e delle altre somme previste dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), in modo da sollevare totalmente l'utenza da esse.

28. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 32, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

29. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 22/2010, concernenti l'attuazione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Ente Tutela Pesca presenta al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire corredata del preventivo di spesa entro il 28 febbraio di ogni anno.

(12)

31. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è abrogato.

32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

Note:

Comma 9 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014

Comma 10 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014

Comma 11 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014

Comma 12 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014

Parole aggiunte al comma 22 da art. 12, comma 18, L. R. 15/2014

Comma 19 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 34/2015

Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Comma 17 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.

Comma 18 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.

10  Comma 15 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016

11  Comma 16 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016

12  Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

13  Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.