Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 11

(Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Al fine di predisporre gli strumenti per affrontare la situazione di crisi con particolare riferimento al settore industriale e di individuarne le prospettive e gli strumenti di sviluppo e rilancio, anche in vista della revisione della normativa di settore e della individuazione di settori di specializzazione, la Giunta regionale, su proposta, previa concertazione con le parti sociali, dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, adotta un Piano di sviluppo del settore industriale, contenente tra l'altro:

a) l'analisi economica e occupazionale del settore;

b) l'analisi dei settori in crisi, in raccordo con i relativi Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

c) l'individuazione di settori e imprese con potenziale di crescita;

d) l'individuazione degli obiettivi, dei relativi indicatori e degli strumenti di attuazione del Piano.

2. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano di cui al comma 1, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale, nonché, al fine di garantire il raccordo di cui al comma 1, lettera b), dagli esperti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/2005.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".

(1)

4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale procede alla mappatura del proprio patrimonio immobiliare, effettua le analisi e adotta il conseguente programma di controllo, manutenzione e bonifica.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2014