Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 9
 (Finalità 8 -protezione sociale)
8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell'articolo 113 della stessa legge regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge, nell'ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.
9. In deroga al disposto dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.
25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2013.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
2 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
3 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
4 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
5 Comma 19 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
6 Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
7 Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
8 Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
9 Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021