Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.
7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 189/2012 , formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale , in attuazione ACN dell’8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014
3 Parole soppresse al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 20/2015
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 20/2015
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 8, comma 28, L. R. 20/2015
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 17, L. R. 33/2015
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 57, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Comma 7 ter aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.