Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.
4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.