Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 4
2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), comprende per l'anno 2014 anche la copertura delle spese, fino alla concorrenza di 300.000 euro, per l'attivazione di servizi trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi del successivo articolo 38, comma 4, della medesima legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) per i bacini idrografici regionali della Laguna di Marano e Grado e dei torrenti Slizza e Levante.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8.
Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), rivaluta la propria pianificazione alla luce della determinazione della rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti e del CSS - Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), nel rispetto del principio di autosufficienza della dotazione impiantistica regionale e, comunque, nell'ottica della progressiva riduzione dell'incenerimento di rifiuti sul territorio regionale. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti industriali che non abbiano come fine primario quello del trattamento e incenerimento dei rifiuti, per le quali venga presentata istanza dopo l'entrata in vigore della presente legge, è disposto esclusivamente in applicazione delle previsioni pianificatorie regionali da adottarsi in attuazione del presente comma.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 16 da art. 31, comma 4, L. R. 13/2014
2 Comma 16 bis aggiunto da art. 31, comma 5, L. R. 13/2014
3 Con riferimento al comma 17 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera b), L. R. 20/2015
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
8 Parole sostituite alla lettera b) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
9 Comma 11 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/2015