Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.
14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
16. In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o dissestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.
17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000, la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 15/2014
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 15/2014
3 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
4 Comma 3 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
5 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
6 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
7 Comma 5 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
8 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
9 Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
10 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
11 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
12 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
13 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014