Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 11
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale procede alla mappatura del proprio patrimonio immobiliare, effettua le analisi e adotta il conseguente programma di controllo, manutenzione e bonifica.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2014