Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera v), L. R. 22/2021
Art. 4
1.
Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), č inserita la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera nn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 6
1.
L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), č abrogato.