Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 1
1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali, e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.
2. Oggetto del coordinamento tra istituzioni e aziende di cui al comma 1 è preliminarmente la rilevazione e l'analisi dei bisogni abitativi presenti sul territorio regionale, l'individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi, nonché la predisposizione di piani strategici di intervento, i cui elementi fondamentali formeranno oggetto di una riforma organica in materia di politiche socio-abitative, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento della Commissione regionale di cui all'articolo 2.
3. Nel quadro del comma 1, la presente legge avvia il processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo, mediante il Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 2
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
2. Nella fase di convergenza di cui all'articolo 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di analisi, programmazione e indirizzo di cui all'articolo 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.
4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.
5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 21, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge.
3. La durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi. L'incarico terminerà in ogni caso con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1.
4. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i Presidenti delle ATER. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER.
5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> o il <<Presidente del Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 29/2015
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 6
1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza.
3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
4. Dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i Collegi dei revisori dei conti delle ATER.
5. Il Collegio unico del revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile.
6. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Collegio sindacale>> la menzione si intende riferita al <<Collegio unico dei revisori dei conti>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 5, L. R. 15/2014
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 7
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 8
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.