Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietā.
Art. 27
1.
Il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 č sostituito dal seguente:
<<67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 č nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed č composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Universitā degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo č disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto č definito in conformitā alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilitā degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.>>.

2. Lo statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001 si adegua alle disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.