Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<la Giunta regionale č autorizzata a disporre, con le modalitā indicate all'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda e la nomina fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale č autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione,>>.