Legge regionale 08 novembre 2013, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 14/2022
Art. 4
 (Modifiche alla legge regionale 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.)
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale)
1.
Il comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>.

Art. 7
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è inserito il seguente: