Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
CAPO I
 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.
Art. 2
 (Tipologie del patrimonio)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.
Art. 3
 (Comitato consultivo)
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;
c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;
d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 129, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
5 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
6 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
7 Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
8 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 18, L. R. 7/2015
10 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 5
 (Contributi per interventi)
1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;
b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;
c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;
d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;
e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;
g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;
h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.
3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
Note:
1 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
2 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 129, lettera b), L. R. 23/2013
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 6/2014
5 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 6/2014
6 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 6/2014
7 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 6/2014
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2014
9 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 27/2014
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 27/2014
11 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 7/2016
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 19, L. R. 16/2016
13 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 12/2017
14 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 6
 (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 129, lettera c), numero 1), L. R. 23/2013
2 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 129, lettera c), numero 2), L. R. 23/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 15/2014
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
4 Con riferimento ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
5 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 2/2016
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 31/2017
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014