Art. 39
(Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate)
1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2013