<<Art. 7 bis
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.
2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.>>.