Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 48
 (Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)
1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983. Le sanzioni previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.