Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.