Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 37
1.
All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.>>;
c)
al comma 6 dopo le parole <<
per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio>> sono aggiunte le seguenti: <<
, decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo>>;
d)
dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
<<6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.