Legge regionale 09 agosto 2013, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 11/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, della L.R. 2/2012.
Art. 7
1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, nonché alle Sezioni anticrisi di cui all' articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/2014
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 32, L.R. 7/2000.
Art. 12
 (Disposizioni finanziarie)
3. All'onere di 80 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 4 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 8 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 13
 (Altre disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è autorizzato l'accantonamento di 75 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 di nuova istituzione, con la denominazione "Futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile".
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.1.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 59 - "Interventi futuri per crisi industriali complesse".
3. All'onere complessivo di 85 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.