Legge regionale 26 luglio 2013 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 2

(Finalità 1 - Attività economiche)

1. Dopo il comma 152 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<152 bis. Al fine di ottimizzare le procedure di spesa e velocizzare i tempi di utilizzo dei finanziamenti integrativi di cui al comma 152, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Organismo pagatore, anche in via anticipata, le risorse complessivamente necessarie all'erogazione dei contributi concessi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le risorse che, nei diversi esercizi finanziari, sono state assegnate per le finalità di cui al comma 152 possono essere destinate in maniera indistinta al pagamento dei contributi, anche a prescindere dall'Asse e dalla Misura per cui erano state originariamente impegnate;

b) gli importi non possono superare i limiti massimi previsti per Asse e per Misura nel capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia relativo a "Finanziamenti nazionali integrativi per asse (in euro per l'insieme del periodo)".>>.

2. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)

1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.

3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:

a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;

b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.

5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

7. Resta ferma l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.>>;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<Art. 2 bis

(Emissioni di OGM a fini sperimentali)

1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.>>;

c) al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<sicurezza alimentare ai cittadini e per>> sono soppresse;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003, le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.>>;

e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis

(Norme transitorie)

1. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, il regolamento di cui all'articolo 2 è approvato in via preliminare da parte della Giunta regionale previa consultazione degli enti, delle associazioni e dei soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2.

2. Fino a quando le misure di cui all'articolo 2 non sono approvate in via definitiva, in caso di accertata coltivazione di OGM e in caso di accertato pericolo che tale coltivazione possa determinare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e di quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4.

3. Qualora il conduttore non ottemperi entro il termine prescritto, l'attuazione degli accorgimenti di cui al comma 2 è eseguita dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale direttamente o tramite terzi, con oneri a carico del conduttore.>>.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2011, come sostituito dal comma 2, lettera d), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. In considerazione dell'impossibilità di presentare le relative domande a causa del malfunzionamento dei servizi telematici istituiti per la gestione del potenziale viticolo regionale, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), i produttori vitivinicoli che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver regolarmente acquistato uno o più diritti di reimpianto nel primo quadrimestre del 2011;

b) aver impiantato un vigneto non oltre il 31 luglio 2011, antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto di cui alla lettera a) da parte dei competenti uffici;

c) aver successivamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione.

5. I produttori interessati presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 4, lettere a) e b), e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto impiantato.

6. La Direzione centrale competente provvede alla regolarizzazione del vigneto impiantato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 5 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Fondo per lo sviluppo può essere alimentato anche da conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità.>>.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, le entrate previste in 210.000 euro per l'anno 2013 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Acquisizione di somme a titolo di liberalità da persone fisiche per il Fondo per lo sviluppo".

9. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche".

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

(3)(11)

12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per la realizzazione di investimenti aziendali;

b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;

c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

(5)(6)(7)(10)

14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.

(1)(4)

15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all' articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 30 giugno 2022. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.

(8)(9)(12)(13)

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.

(2)

17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.

18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a ''Supporto allo sviluppo urbano''. Approvazione del bando concernente ''Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)'' e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.

19. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:

<<9 bis. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), fermo restando il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione richiamato al comma 2, lettera c), e al comma 5, il beneficiario è esonerato dall'attestazione formale del rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015.>>.

20. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole <<, in particolare,>> sono soppresse.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Sutrio con decreti del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 1 dicembre 2006, n. 4024, 20 novembre 2008, n. 3543, e 13 maggio 2009, n. 939, finalizzati alla realizzazione di un centro benessere.

22. La conferma di cui al comma 21 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegata la relazione illustrativa e il progetto esecutivo delle opere da realizzare. L'Amministrazione regionale concorda con l'ente beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

23. Al fine di accelerare l'incremento dell'offerta ricettiva degli alberghi diffusi esistenti, i soggetti beneficiari delle medesime linee contributive nella programmazione comunitaria 2007/2013 possono, nelle more del completamento del progetto integrato, conferire gli immobili alle società di gestione per l'avvio degli stessi, fermo restando le condizioni previste dai rispettivi programmi.

24. Al comma 47 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<31 maggio 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 2013>>.

25. E' confermato nella misura di 515.000 euro il contributo pluriennale di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 22/2007, già concesso con decreto del direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione del 21 novembre 2007, n. 3793/Prod./Prom ed erogato all'Ente Fiera di Trieste S.p.A. per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.

26. Le imprese che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), prima del 20 maggio 2013 e per le quali è stata disposta l'assegnazione dei fondi in graduatoria, possono presentare domanda per il contributo "de minimis" per la certificazione delle spese entro il 30 ottobre 2013.

27. Il contributo per la certificazione è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis, secondo le procedure e nei limiti definiti dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 e successive modifiche e integrazioni.

28. Il termine di avvio dei lavori finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), per i quali è stata presentata richiesta di proroga, è fissato al 31 dicembre 2013.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

Note:

Comma 14 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 16 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 11 da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015

Parole sostituite al comma 14 bis da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015

Lettera b bis) del comma 13 aggiunta da art. 2, comma 62, L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 12, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 5, L. R. 16/2019

10  Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 2, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

11  Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020

12  Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

13  Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 25, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.