Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 710.302.615,67 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e nel bilancio per l'anno 2013, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007- è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2012, nell'importo di 828.065.964,58 euro, con una differenza in aumento di 117.763.348,91 euro, di cui 57.349.158,23 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
5. Con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti di mutuo, la Giunta regionale, valutati il fabbisogno di cassa e gli equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione l'impiego del Fondo.
Art. 2
 (Finalità 1 - Attività economiche)
2. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

b)
dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Emissioni di OGM a fini sperimentali)
1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.>>;

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2011, come sostituito dal comma 2, lettera d), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. I produttori interessati presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 4, lettere a) e b), e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto impiantato.
6. La Direzione centrale competente provvede alla regolarizzazione del vigneto impiantato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 5 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.
8.
In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, le entrate previste in 210.000 euro per l'anno 2013 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Acquisizione di somme a titolo di liberalità da persone fisiche per il Fondo per lo sviluppo".

9.
Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche".

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".
12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.
15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all' articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 30 giugno 2022. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.
17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.
18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a ''Supporto allo sviluppo urbano''. Approvazione del bando concernente ''Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)'' e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.
20.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole <<, in particolare,>> sono soppresse.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Sutrio con decreti del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 1 dicembre 2006, n. 4024, 20 novembre 2008, n. 3543, e 13 maggio 2009, n. 939, finalizzati alla realizzazione di un centro benessere.
23. Al fine di accelerare l'incremento dell'offerta ricettiva degli alberghi diffusi esistenti, i soggetti beneficiari delle medesime linee contributive nella programmazione comunitaria 2007/2013 possono, nelle more del completamento del progetto integrato, conferire gli immobili alle società di gestione per l'avvio degli stessi, fermo restando le condizioni previste dai rispettivi programmi.
25. E' confermato nella misura di 515.000 euro il contributo pluriennale di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 22/2007, già concesso con decreto del direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione del 21 novembre 2007, n. 3793/Prod./Prom ed erogato all'Ente Fiera di Trieste S.p.A. per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.
26. Le imprese che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), prima del 20 maggio 2013 e per le quali è stata disposta l'assegnazione dei fondi in graduatoria, possono presentare domanda per il contributo "de minimis" per la certificazione delle spese entro il 30 ottobre 2013.
27. Il contributo per la certificazione è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis, secondo le procedure e nei limiti definiti dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 e successive modifiche e integrazioni.
28. Il termine di avvio dei lavori finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), per i quali è stata presentata richiesta di proroga, è fissato al 31 dicembre 2013.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1 Comma 14 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
4 Parole sostituite al comma 14 bis da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
5 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
6 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
7 Lettera b bis) del comma 13 aggiunta da art. 2, comma 62, L. R. 14/2016
8 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 12, L. R. 20/2018
9 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 5, L. R. 16/2019
10 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 2, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
12 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 25, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di salvaguardia di cui all'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a sostenere gli oneri connessi all'attività di ricognizione delle aree vincolate, oggetto della pianificazione paesaggistica regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è prevista la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del "Fondo per l'ambiente" di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per l'attuazione di iniziative volte a favorire la minore produzione di rifiuti, nonché le attività di recupero di materie prime e di energia.
10. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare le risorse di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), allocate sul capitolo di spesa 2159, al fine di iscriverle nella pertinente unità di bilancio e nel pertinente capitolo di spesa, per le finalità del "Fondo per l'ambiente", previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione a quanto disposto dal comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1, relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2013
Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
3.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 35, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti agli enti locali per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica - cofinanziamento regionale".

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 5.210 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3624 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi statali".
7. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012, vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.
8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo per far fronte all'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle opere pubbliche realizzate, anche attraverso la delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nell'ipotesi in cui la risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore si possa raggiungere attraverso il predetto istituto e nel quadro economico dell'opera non sussista la necessaria capienza finanziaria.
16. I programmi di cui all'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
18. I programmi di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 14/2012 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 13/2014
2 Comma 11 sostituito da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 20/2015
3 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
4 Comma 11 ter aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
5 Comma 11 quater aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
6 Comma 11 quinquies aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
7 Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
8 Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
9 Comma 23 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
10 Comma 24 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
11 Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
12 Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
13 Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
14 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
15 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
16 Parole aggiunte al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
17 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
18 Parole sostituite al comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2018
19 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 70, comma 1, L. R. 6/2019
20 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 14, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Comma 10 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 14/2002.
Art. 6
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
4. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012.
5. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 21/2006, sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 80.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012.
7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. Per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 40.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 65, della legge regionale 27/2012.
9. Per le finalità derivanti dal comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro di cui una quota pari al 60 per cento è destinata in misura paritaria ai sistemi bibliotecari dei Comuni capoluogo e della Provincia di Gorizia, e la quota rimanente è suddivisa in parti uguali tra gli altri sistemi bibliotecari.
11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14. Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 6, commi 8 e 9, della legge regionale 4/1999, non si applicano agli enti e alle organizzazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
15.
Al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive), dopo le parole <<legge regionale 22/2010>> sono inserite le seguenti: <<dei Titoli II e III>>.

16. Limitatamente alle assegnazioni contributive disposte nell'anno in corso, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale, sportivo e del tempo libero, l'importo dell'eventuale avanzo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, relativi all'anno di concessione del contributo regionale, che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
17. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 58, della legge regionale 27/2012, è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5924 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalla rideterminazione dei finanziamenti nel settore culturale".
18. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con riferimento ai fondi disponibili per l'esercizio in corso, interventi a carattere straordinario per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.
19. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle stesse, l'assegnazione dei contributi, la loro concessione ed erogazione, nonché per il contenuto delle convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23). Il contributo massimo previsto per gli interventi individuati con deliberazione della Giunta regionale è fissato in 100.000 euro, quello minimo in 20.000 euro. Almeno la metà dei fondi disponibili è riservata a interventi da attuare in prevalenza nei territori della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), proposti da enti e organizzazioni aventi statutariamente sede, principale o secondaria, nella Provincia di Udine.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 739.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatro Sloveno - Društvo Slovensko gledališce di Trieste, un finanziamento straordinario nella misura massima di 150.000 euro, a sollievo delle esistenti obbligazioni per il pagamento di quote associative e contributi annuali dovuti dall'Associazione in qualità di socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.
22. Il finanziamento di cui al comma 21 è concesso a domanda dell'ente interessato corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase come socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
24.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le parole <<di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)>> sono soppresse.

25. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti a ciascun soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 29/2007 in misura proporzionale agli importi previsti a favore dei medesimi soggetti dall'articolo 6, comma 52, della legge regionale 27/2012.
26. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 25 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
28. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è prevista la spesa di 51.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 per la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera pp), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera u), L. R. 22/2021
Art. 7
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere la valenza sociale e formativa degli interventi di istruzione, formazione e accompagnamento al lavoro rivolti alla popolazione in condizioni di svantaggio sociale, intende sostenere l'attuazione di percorsi scolastici secondari a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso, unica struttura dell'area nord orientale dell'Italia per reati commessi da minori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige e dal Veneto.
4. Per l'anno scolastico 2013-2014 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 26.250 euro suddivisa in ragione di 8.750 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5927 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto per la realizzazione di servizi di istruzione e formazione a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso".
8. Per le finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine, una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 10.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5925 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".
11. Per le medesime finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo statale di Sacile una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2011.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5926 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo statale di Sacile per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".
15. Alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
16.
Il comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:
<<43. Nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 30 della legge regionale 26/2005, per il periodo 2011-2014 sono individuati come distretti dell'innovazione il Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare e il Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave, e sono finanziati per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, i rispettivi soggetti gestori.>>.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2014.
2 Lettera a) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
3 Lettera b) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
4 Lettera c) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 59, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 59, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 59, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
11.
Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 8/2001 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano).

12. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2012 degli Enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2012.
14.
Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture".

15.
Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari".

16.
I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), sono sostituiti dai seguenti:
5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.
6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.
6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.>>.

17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25/1999, come modificato dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nella seguente misura:
a) per 146.788,87 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), della legge regionale 25/1999, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.1.1134 e sul capitolo 4647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) per 450.493,67 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della legge regionale 25/1999, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.2.1134 e sul capitolo 4649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire i fondi di cui al comma 17, lettera a), in proporzione al numero delle colonie feline censite con decreto del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 147/VETAL, del 25 febbraio 2013, come integrato dal decreto n. 395/VETAL del 3 maggio 2013.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
6 Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 7 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
7 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 15, L. R. 20/2015
8 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
9 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
10 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
11 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
12 Comma 7 bis abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
13 Comma 10 sostituito da art. 8, comma 17, L. R. 20/2015
14 Parole soppresse al comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 27/2018
Art. 9
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari a soddisfare le richieste di intervento di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria.
2. La domanda per l'ottenimento delle risorse necessarie è presentata dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Chions il contributo già assegnato alla Cooperativa Melarancia, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 e a valere sui fondi 2012, per la realizzazione dell'intervento avente a oggetto lavori di adeguamento sismico sull'immobile di proprietà del Comune medesimo, situato in frazione di Taiedo, adibito ad asilo nido.
11. Per le finalità previste dal comma 10 il Comune di Chions presenta al Servizio competente alla gestione del Fondo di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda volta a ottenere il trasferimento del contributo. Il Servizio provvede ad assegnare il contributo al Comune di Chions e a richiedere allo stesso la documentazione necessaria ai fini del provvedimento di concessione.
13.
Dopo il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è inserito il seguente:
<<17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare il contributo, già concesso all'ATER di Udine, a favore del Comune di Palmanova per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", oggetto dell'Accordo di programma stipulato in data 24 febbraio 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione.
18. La conferma di cui al comma 17 è disposta previa stipula di apposito accordo, intesa o convenzione tra la Regione, il Comune di Palmanova e l'ATER di Udine.
19. L'atto di cui al comma 18 ha i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione stipulato in data 24 febbraio 2011.
20. Il contributo di cui all'articolo 9, commi 12, 13 e 14, della legge regionale 5/2013 è concesso a sollievo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2013.
23. Il finanziamento di cui al comma 22 è ripartito tra le Province in proporzione al fabbisogno finanziario con riferimento al costo delle domande di cui al comma 22.
24. Ai fini del riparto di cui al comma 23, le Province trasmettono alla Regione entro il 30 settembre 2013 una dichiarazione nella quale è quantificato il rispettivo costo delle domande di cui al comma 22.
25. Il termine di cui al comma 24 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
26. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 22, 23 e 24 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3806 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti alle Province destinati alle domande ammissibili a contributo per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
28. Le Province concedono i contributi di cui al comma 27 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 30.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 36 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
32. In deroga al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2013 sono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. La concessione dei contributi assegnati nell'anno 2012 ai Comuni ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare.
36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.
Art. 10
 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, il conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con la presente legge, delle quote di compartecipazione 2012 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
13. Per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 600.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore a sei anni.
14. Per accedere al riparto di cui al comma 13 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 13, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale, e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
16. L'impegno delle risorse di cui al comma 13 è assunto entro il 15 novembre 2013. L'erogazione è disposta con le modalità e la tempistica definite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 15. In caso di esito negativo del referendum è revocato l'impegno relativo a quote diverse da quelle finalizzate a sostenere la promozione dell'attività referendaria.
17. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. Nel caso in cui l'ente locale è tenuto a restituire a favore del bilancio regionale economie o quote di assegnazioni regionali a qualsiasi titolo non più spettanti all'ente locale, erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'importo è compensato sui fondi di parte corrente di competenza della medesima Direzione centrale e spettanti all'ente locale che ha beneficiato dell'assegnazione, salvo che l'Ufficio regionale competente non provveda a chiedere la restituzione diretta.
19. Per il solo anno 2013 le sanzioni previste all'articolo 14, commi 11 e 12, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2012 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2013.
21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.
22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.
25. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
26. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi. La quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro al Comune di Arta Terme per gli oneri, anche già sostenuti, necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e dal decreto ministeriale 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per gli oneri necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale".
32. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un percorso di consultazione con il sistema degli enti locali.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).
35. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, è nominato un commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
36. Gli amministratori temporanei nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14/2011 e gli organi delle Unioni dei Comuni montani già costituite restano in carica per la gestione del rispettivo ente fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 35.
37. Ai commissari straordinari, nominati ai sensi del comma 35, spetta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei delle Comunità montane, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
38. Gli atti già di competenza del Consiglio delle Comunità montane e dell'Assemblea delle Unioni dei Comuni montani sono adottati da ciascun commissario sentito il Collegio d'indirizzo eletto, al suo interno, da una conferenza dei sindaci dei Comuni costituenti i rispettivi enti di riferimento. La conferenza è convocata dal commissario straordinario ed è presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al consesso. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli in seno alla conferenza.
41. L'assegnazione di 169.416,67 euro spettante a favore del Comune di Arzene, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 e di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento, è confermata, a parità di cofinanziamento a carico dell'ente locale, per il prolungamento della pista ciclabile già finanziata a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale nell'anno 2007.
42. Per le finalità di cui al comma 41 il Comune di Arzene trasmette alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione indicante la direzione e le caratteristiche del tratto da estendere, nonché il quadro economico complessivo che non può risultare inferiore a 199.500 euro. La Giunta regionale, con deliberazione, prende atto delle caratteristiche del nuovo intervento, dell'invarianza del cofinanziamento a carico del Comune e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 199.500 euro.
43. La tempistica di inizio lavori dell'intervento di cui al comma 41 è fissata al 30 giugno 2014; la rendicontazione è fissata al 30 giugno 2016. L'inosservanza del rispetto di tali termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 dell'accordo quadro ASTER 2008 del 20 aprile 2009. La liquidazione dell'assegnazione complessiva prevista nell'accordo quadro è disposta per stati di avanzamento degli interventi, ai fini del rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno.
44. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 tra la Regione e l'Associazione intercomunale di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento è fissata al 30 giugno 2014.
48. Le rendicontazioni dei contributi previsti dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 - Seconda area, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1937 del 30 settembre 2010, pervenute al Servizio polizia locale e sicurezza oltre il termine previsto del 31 dicembre 2012, sono accolte qualora i progetti siano stati realizzati entro lo stesso termine.
50. Nel caso in cui il termine di rendicontazione di un intervento finanziato con risorse ASTER è fissato direttamente in legge ed entro quella data l'intervento è concluso, ma non interamente rendicontabile per la presenza di un contenzioso, detto termine può essere differito con decreto del direttore di Servizio competente, di novanta giorni dalla fine del contenzioso e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'ente locale chiede il differimento documentando l'inizio del contenzioso e comunica tempestivamente la fine del contenzioso medesimo.
52. Limitatamente all'anno 2013, gli enti di cui all'articolo 12, comma 28.1, della legge regionale 17/2008, e successive modifiche, ai fini dell'applicazione del medesimo comma, possono fare riferimento al biennio o al triennio precedente e alla spesa per il personale del penultimo o dell'ultimo anno precedente.
55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
3 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
4 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
5 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
7 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
8 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
9 Comma 10 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
10 Comma 11 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
11 Comma 24 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 13/2014
12 Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
13 Parole aggiunte al comma 23 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
14 Parole sostituite al comma 24 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
15 Comma 45 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 4 ter e 6 bis dell'art. 14, L.R. 27/2012.
16 Comma 27 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014
17 Comma 28 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014
18 Comma 40 abrogato da art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
Art. 11
 (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. Al fine di assicurare il puntuale esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, da parte della Struttura dei Controlli di primo livello dei Programmi Fondi Strutturali, incardinata presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto della Struttura medesima.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "PCT Italia-Slovenia 2007-2013. Supporto di assistenza tecnica alla Struttura dei Controlli di primo livello Programmi Fondi Strutturali".
4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 47, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), il conferimento degli immobili si intende realizzato con il conferimento dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di Agemont Immobiliare Srl al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Art. 12
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA previsto, a decorrere dall'1 luglio 2013, dall'articolo 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 480 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Fondo.
2. In deroga al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".
4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all' incremento delle aliquote IVA - d'investimento".
8.
I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e i commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

10.
La legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 (Spese riservate), è abrogata.

13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993, all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.
21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.
22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.
23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".
26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.
27.
A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

c) l'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
e) l'articolo 74 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
g) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);
h) il comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
i) i commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
28. In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l'articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.
31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.
35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.
36. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 13, L. R. 23/2013
2 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 14, L. R. 23/2013
3 Lettera a) del comma 12 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 bis, L.R. 50/1993.
4 Comma 24 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5 Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ggg), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
8. Il capitolo 8004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.2.1138 all'unità di bilancio 8.5.2.1146 del medesimo stato di previsione.
9. I capitoli 3424 e 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono spostati dall'unità di bilancio 4.7.1.1085 all'unità di bilancio 3.1.1.1056 del medesimo stato di previsione.
10. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La Provincia di Trieste è autorizzata a destinare il finanziamento di 1.810.100 euro concesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), con decreto del direttore del Sevizio coordinamento politiche per la montagna n. 3034 del 26 novembre 2010, alla realizzazione di un'opera diversa, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la nuova opera risponda alle finalità di cui all'articolo 1, comma 85, della legge regionale 30/2007 e venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), previa variazione del programma stesso;
b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera.
12. La Provincia presenta la documentazione relativa alla variazione del programma straordinario di cui al comma 11, lettera a), e il progetto preliminare di cui al comma 11, lettera b), al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'approvazione della variazione da parte della Giunta regionale e della devoluzione del contributo concesso con il decreto n. 3034 del 2010.
13. Il finanziamento concesso con il decreto n. 3034 del 2010 è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2014.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 15/2014
3 Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
Art. 14
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali),:

a) il comma 28 dell'articolo 3;
b) i commi 11, 12, 13, 17 e 23 dell'articolo 6;
c) il comma 5 dell'articolo 8;
d) il comma 8 dell'articolo 10;
e) il comma 8 dell'articolo 11;
f) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 12.
2. Sono ad ogni effetto confermate le disposizioni della legge regionale 5/2013, salvo quanto previsto al comma 1 e ferme restando le modifiche apportate alla stessa dalla presente legge.