Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disposizioni urgenti in materia di attivitā economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivitā culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanitā pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 8
(Norme urgenti in materia di sanitā pubblica)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), č inserito il seguente:
<<2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.>>.
7.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012 č aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalitā per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.>>.
8.
Il
comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012 č sostituito dal seguente:
<<1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.>>.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 6/2013
2 Comma 12 abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 33/2015