Art. 10
(Norme urgenti in materia di funzione pubblica)
3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 7/2000.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 26/2012.
6.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
, d'intesa con l'Avvocato della Regione,>> sono soppresse e le parole <<
tenuto conto della tariffa professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)>>;
b)
( ABROGATA )
10.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
11.
All'articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 la parola <<
2014>> č sostituita dalla seguente: <<
2015>>;
b)
al comma 24 la parola <<
2012>> č sostituita dalla seguente: <<
2013>> e la parola <<
cinque>> dalla seguente: <<
quattro>>.
12.
Dopo il
comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'
articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall'
articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.>>.
13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'
articolo 151 della legge regionale 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
15.
Il
comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), č sostituito dal seguente:
<<4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attivitā previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.>>.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 6/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 6/2013
4 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 20, L.R. 30/1968.
5 Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Comma 2 bis abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10 Comma 14 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11 Comma 16 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
12 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimitā costituzionale del comma 5 del presente articolo.