Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.

TITOLO II

INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;

b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.

Art. 3

(Azioni per una politica a favore delle PMI)

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;

b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;

c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;

d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;

e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;

f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.

2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

(Consultazione)

1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.

2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.

Art. 5

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:

a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000");

b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;

c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;

d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

f) contratto di rete: il contratto definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;

g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:

1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;

2) alla razionalizzazione dei costi;

3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;

4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.

Art. 6

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 4 da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014

Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 25/2016

Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 6/2017

CAPO II

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 7

(Interventi a favore della competitività delle PMI)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.

Art. 9

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;

b) introduzione di una certificazione di qualità;

c) ricorso a un manager a tempo;

d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;

e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.

1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.

(1)

2. Il regolamento stabilisce anche:

a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;

b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;

c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 4/2014

Art. 11

(Procedimento)

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 12

(Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari)

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000.

CAPO III

INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA

Art. 13

(Interventi per il supporto alle reti di impresa)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti e alle reti con soggettività giuridica, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 14

(Regime di aiuto)

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 15

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.

1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2014

Art. 16

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione ovvero le reti con soggettività giuridica. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.

(1)

2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.

4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.

5. Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 17

(Fasi progettuali)

1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;

b) fase di predisposizione;

c) fase di realizzazione.

Art. 18

(Fase propedeutica del progetto di aggregazione)

1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:

a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;

b) i ruoli e le responsabilità;

c) le procedure di gestione.

(1)

2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.

3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 19

(Fase di predisposizione del progetto di aggregazione)

1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:

a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;

b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:

a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;

b) processi di internazionalizzazione;

c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;

d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;

e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;

f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;

g) creazione e promozione dei marchi di rete.

Art. 20

(Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)

1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 21

(Limiti di spesa e incentivo)

1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.

4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.

4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

(1)

4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.

(2)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013

Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 22

(Premialità alle imprese in rete)

1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attività produttive.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO

CAPO I

FINALITÀ

Art. 23

(Finalità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 "Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI" dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 24

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<introitate e>> sono soppresse.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<sono iscritti>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere iscritti>>;

b) al comma 2 le parole <<sono iscritti>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere iscritti>>;

c) al comma 3 la parola <<Sono>> è sostituita dalle seguenti: <<Possono essere>>;

d) al comma 4 dopo le parole <<commi 1, 2 e 3>> sono inserite le seguenti: <<iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 13 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<Camera di commercio>> sono inserite le seguenti: <<della regione Friuli Venezia Giulia>>;

b) al comma 5 le parole <<nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.>>.

Art. 28

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.>>.

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 29

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

<<a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;>>.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, c. 2, lett. d) della L.R. 12/2002.

Art. 30

(Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<Commissione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale>>.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA

Art. 31

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 le parole <<e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1,>>.

b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola <<tintolavanderia>> sono inserite le seguenti: <<e di lavanderia>>;

c) al comma 6 le parole <<il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001>>.

Art. 32

(Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002)

1. Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002 le parole <<parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: <<acconciatore>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 25 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<all'Allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista),>>;

b) al comma 3 le parole <<apparecchi di cui all'Allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: <<apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista)>>;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 36 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.>>.

Art. 35

(Abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 40 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 36

(Modifica all'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).>>.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<di tintolavanderia>> sono inserite le seguenti: <<e di lavanderia self service>>;

b) al comma 2 la parola <<artigiana>> è soppressa e le parole <<garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime>> sono sostituite dalle seguenti: <<svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata>>.

CAPO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE

Art. 38

(Modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 dopo le parole <<al fine di favorire la continuità>> sono inserite le seguenti: <<e il ricambio generazionale>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.>>.

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.

3. La delega di funzioni al CATA di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, decorre dall'1 gennaio 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

Art. 40

(Abrogazione dell'allegato A della legge regionale 12/2002)

1. L'allegato A della legge regionale 12/2002 è abrogato.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011

Art. 41

(Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)

1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis è abrogato;

b) al comma 16, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: <<Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.>>.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 42

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2003)

1. All'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: <<Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi>>.

Art. 43

(Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Per le finalità previste dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione>>.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 2, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, come disposto all'art. 105, c. 2, della medesima L.R. 21/2016.

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO II

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 45

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 46

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 50

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 52

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 53

(Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 55

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 56

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 57

(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 62 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 62

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.>>.

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 64

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 65

(Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 87 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 87

(Iscrizione nel registro delle imprese)

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.>>.

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.

Art. 69

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 92, L.R. 2/2002.

Art. 70

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 71

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 72

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 73

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 74

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO IV

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 77

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO V

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Art. 78

(Modifica all'articolo 144 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002 dopo le parole <<dell'albo>> sono inserite le seguenti: <<e del registro>>.

Art. 79

(Modifiche all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 145 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<, registro degli istruttori>>;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.>>.

Art. 80

(Modifiche all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 147 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<e di istruttore>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.>>.

Art. 81

(Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:

<<d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;>>.

Art. 82

(Inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 150 bis

(Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.>>.

CAPO VI

INCENTIVI PER I SETTORE TURISTICO

Art. 83

(Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 153

(Regolamenti)

1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;

b) pubblici esercizi.>>.

Art. 84

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Art. 85

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

CAPO VII

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 86

(Sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002)

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: <<Attività promozionale>>.

TITOLO V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

CAPO I

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

Art. 87

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).>>.

Art. 88

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

<<3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.>>.

Art. 89

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)

1. Dopo il comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).>>.

Art. 90

(Rendicontazione di misure contributive complesse)

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91

(Comitato regionale UNPLI)

1. Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione <<Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia>> essa è sostituita dalla seguente: <<Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)).>>

Art. 92

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;

c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 93

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa>>.

4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 94

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) i commi 31 e 32 dell'articolo 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 2/2002);

c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 2/2002);

d) l'articolo 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'articolo 95 della legge regionale 2/2002);

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);

f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 30/1984);

g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002);

i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

j) la lettera a) del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7/2011.

Art. 95

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.