Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.
TITOLO II
 INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Azioni per una politica a favore delle PMI)
1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;
b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;
c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;
d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;
e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.
2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:
a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000");
b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
f) contratto di rete: il contratto definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
3 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 25/2016
5 Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 6/2017
CAPO II
 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CAPO III
 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA
Art. 21
 (Limiti di spesa e incentivo)
1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.
4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

CAPO IV
 ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA
CAPO V
 INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE
Art. 39
2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE
CAPO I
 COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 43
2.
Per le finalità previste dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione>>.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 2, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, come disposto all'art. 105, c. 2, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
CAPO II
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 47
1.
L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
CAPO III
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 92, L.R. 2/2002.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
CAPO IV
 STABILIMENTI BALNEARI
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
CAPO V
 PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI
CAPO VI
 INCENTIVI PER I SETTORE TURISTICO
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI
CAPO I
 DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI
Art. 89
1.
Dopo il comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).>>.

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 93
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento>>.
3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa>>.
4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 94
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);
2.
A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);