Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 9

(Contributi alle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:

a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente;

b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;

c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.

(1)(2)

2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.

3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.

(4)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018