Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 41 bis

(Modifiche ai regolamenti)

(1)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 14/2016