Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 34

(Programmazione regionale)

1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato e di promozione sociale, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22.

(1)(2)

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013