Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 18

(Disposizioni di attuazione del Capo II)

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;

b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.