Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.

(1)

2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013