Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.
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2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013