Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
CAPO II
 LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 5
 (Registro generale del volontariato organizzato)
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 6
 (Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017
Art. 7
 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.
3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 9
 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera a), L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 14
 (Convenzioni)
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.