Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 6
 (Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato č strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentativitā del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato č gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalitā di convocazione e di funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017