Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 5
 (Registro generale del volontariato organizzato)
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.