Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 42
 (Norme transitorie)
1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).
5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a) , e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.
7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera h), L. R. 18/2013
2 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
4 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015