Art. 41
(Cumulo dei contributi e rendicontazione)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 15/2022