Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 38
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013