1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.