Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
2 Capo V abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
3 Articolo 41 bis aggiunto da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 14/2016
CAPO II
 LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 5
 (Registro generale del volontariato organizzato)
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 6
 (Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017
Art. 7
 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.
3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 9
 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera a), L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 14
 (Convenzioni)
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.
CAPO III
 LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 20
 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera b), L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
CAPO IV
 NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
CAPO V
 PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
CAPO VI
 NORME COMUNI
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 38
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013
CAPO VII
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42
 (Norme transitorie)
1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).
5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a) , e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.
7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera h), L. R. 18/2013
2 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
4 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015
Art. 44
 (Abrogazioni)
Note:
1 Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.
2 Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato".
3. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale".
4. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione "Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato".
5. Per le finalità previste dall'articolo 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo".
6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloanno 2013anno 2014
5.5.1.50604994250.000,00250.000,00
5.5.1.50604999500.000,00500.000,00
8.2.1.11404533610.000,00610.000,00


7. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro".
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro".
Art. 46
 (Norma finanziaria urgente)
1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.