Legge regionale 09 novembre 2012, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Art. 17
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1 quinquies, della regionale 17/2009, come aggiunto dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009, come aggiunti dal comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).