Legge regionale 09 novembre 2012, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Art. 15
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 4, č autorizzata la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unitā di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla Finalitā 1, Funzione 5, con la denominazione <<Infrastrutture a servizio delle imprese - spese correnti>> e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Finanziamento al CAI - FVG per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali>>.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 5, comma 2, č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 con la denominazione <<Oneri per la predisposizione e per l'aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco>>.
3. Per le finalitā di cui all'articolo 7, comma 6, č autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unitā di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014, con la denominazione <<Contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco>>.
4. Per le finalitā di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, č autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l'anno 2013 a carico dell'unitā di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione ordinaria>>.
5. Per le finalitā di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, č autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unitā di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione straordinaria>>.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 sono accertate e riscosse nell'unitā di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione <<per memoria>> con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali>>.