<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.
1 ter. Il Collegio dei revisori č composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
1 quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalitā per l'attuazione del presente articolo.>>.